La Corte costituzionale ha criticato la ormai nota legge regionale lombarda del 2015 sui luoghi di culto definendola una limitazione irragionevole alla libertà di culto. In particolare la Consulta ha ritenuto incostituzionali due commi dell’articolo 72 che, a suo dire, limiterebbero la libertà religiosa contemplata dall’articolo 19 della Costituzione sottraendo ai gruppi religiosi «il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare». Secondo la Corte il legislatore locale deve tener conto di queste esigenze, mentre i commi in questione determinavano una «forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio». La Corte si era peraltro già espressa sulla normativa nel 2016, quando aveva considerato “discriminatoria” la presenza di particolari restrizioni per le confessioni che non disponevano di un’intesa con lo Stato.
Pronta la replica dell’assessore regionale lombardo al territorio, Pietro Foroni, che a margine dell’ultima sentenza ha precisato come «i luoghi di culto dovranno avere specifica destinazione d’uso e dovranno rispettare i requisiti di possedere un determinato numero di parcheggi, servizi, collegamenti infrastrutturali; ergo, i luoghi di culto oggi abusivi rimangono tali, e per i Comuni rimane intatto l’obbligo di intervenire».
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